Concorso anomalo nel reato di furto di opere d'arte





Tizia è una ladra professionista, che si occupa di furti su commissione.
Un giorno riceve da Caio l’incarico di rubare dal Museo un famoso olio su tela di Monet. Caio le paga in acconto una parte del compenso pattuito e le fornisce anche talune indicazioni (a lui note in ragione dei suoi pregressi rapporti professionali col museo) sulle più agevoli modalità di accesso.
Tizia, seguendo le indicazioni, riesce in effetti ad accedere al Museo, ma, giunta nella sala corretta, si rende conto che l’olio su tela di Monet, per un’incredibile coincidenza, è stato asportato la sera prima per un problema legato all’umidità del muro retrostante e collocato momentaneamente in un magazzino inaccessibile.
A questo punto, Tizia contatta Caio col telefono cellulare e gli chiede se possa andare bene anche un altro dipinto dello stesso autore. Riceve peraltro una risposta negativa: Caio le dice di ritornare e di restituire l’acconto ricevuto, visto che l’accordo è divenuto impossibile da rispettare.
Tizia, tuttavia, essendo ormai dentro il museo, per non sprecare l’occasione e per rifarsi delle spese sostenute per l’attrezzatura, sottrae un altro dipinto casuale, con l’intenzione di rivenderlo a qualche ricettatore.
Torna poi da Caio, al quale racconta l’accaduto e restituisce l’acconto.
A distanza di qualche mese, anche a causa dell’incauta telefonata col cellulare, Tizia e Caio vengono individuati e i fatti vengono accertati per intero.
Preoccupati per l’accaduto, i due si rivolgono ai rispettivi avvocati.
Quali sono i rischi penali dei due di Tizia e Caio?

RISPOSTA

Prima della legge n. 22/2022 che ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, l'VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, questo reato sarebbe stato punito a titolo di furto, con la stessa aggravante di chi ruba un rasoio da barba al supermercato.
Tizia avrebbe risposto del reato di furto punito dall'art. 624 del Codice Penale, tuttavia in considerazione della circostanza per cui è una ladra professionista che opera su commissione e che l'oggetto del furto è un'opera d'arte, avremmo considerato l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, del codice penale (“La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500, se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”).
La legge n. 22/2022 tuttavia, ha introdotto all’interno del libro secondo del codice penale un nuovo titolo, l’VIII-bis (Dei delitti contro il patrimonio culturale), pertanto Tizia risponderà del reato di cui all'articolo 518-bis del codice penale: “Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 …”.
Sarà riconosciuta nei confronti di Tizia, anche l'aggravante di cui all'articolo 518 septiesdecies comma 1 numero 1 del codice penale: la pena sarà aumentata da 1/3 alla metà, a causa della rilevante gravità del danno cagionato al patrimonio culturale dello Stato. La pena della reclusione da 4 a 10 anni, potrebbe essere aumentata da 1/3 alla metà, in ragione dell'aggravante di cui all'articolo 518 septiesdecies comma 1 numero 1. I reati contro i beni culturali e il furto di opere d’arte prevedono, infine, ai sensi dell'articolo 518-undevicies del codice penale, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca obbligatoria dei beni che rappresentano il prodotto o profitto del reato e delle cose servite per commetterlo.

Passiamo adesso all'esame della posizione di Caio.
Caio ha concorso nel tentativo di furto di un determinato quadro di Monet, fornendo a Caia indicazioni per avere illecitamente accesso all'interno del museo. Si configura concorso morale, ossia concorso nella fase ideativa del reato ex art. 110 c.p. e art. 518-bis del codice penale.
A causa di un'impossibilità oggettiva non prevista né da Tizio né da Caia, non è stato più possibile rubare quel determinato quadro, quindi Caio ha manifestato a Tizia il suo disinteresse per qualsiasi altra opera d'arte presente nel museo, invitandola a restituire l'acconto.
Tuttavia Tizia, ormai entrata nel museo grazie alla complicità ideativa di Caio, ha rubato un altro quadro.
Quando si commette un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, si parla di “concorso anomalo”, disciplinato dall'articolo 116 del codice penale.
La realizzazione plurisoggettiva del reato, comporta inevitabilmente il rischio che qualcuno dei concorrenti ponga in essere un reato che risulti diverso da quello ideato inizialmente dagli altri concorrenti.
In questi casi di “concorso anomalo” subentra il disposto dell'art. 116 c.p.: "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluni dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione", nel capoverso successivo l’articolo in questione. Aggiunge inoltre che "se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave."
Il concorrente che non abbia voluto il reato effettivamente realizzato dall'esecutore ne risponde ugualmente a condizione che il differente reato sia conseguenza della sua azione od omissione. Non si tratta tuttavia di una vera e propria responsabilità oggettiva, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 31 maggio 1965, n. 42, ha stabilito che per la sussistenza del concorso anomalo devono sussistere sia il rapporto di causalità materiale, sia un grado di colpevolezza: il reato diverso o più grave deve rappresentarsi mentalmente, come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Cosa dobbiamo intendere invece per nesso di causalità psichica del concorrente?
La prevedibilità del diverso reato come possibilità di rappresentarsi l'evento diverso sulla base di tutte le circostanze del singolo caso.
Tanto premesso, considerato che Caio ha consentito ad una ladra professionale di accedere illecitamente nel museo, il reato diverso (rubare un quadro diverso da quello commissionato) era concretamente prevedibile da parte del compartecipe Caio, secondo un giudizio di natura concreta, tramite la valutazione in merito alle peculiarità del caso specifico ed in merito alla possibilità di prevedere la deviazione delle modalità concordate verso la realizzazione del reato diverso da quello effettivamente voluto.
In parole molto concrete, era prevedibile che una ladra professionale, una volta fatta entrare nel museo … qualcosa di valore l'avrebbe rubata … non potendo certamente tornare a mani vuote a casa ! non sarebbe stata quella telefonata di Caio, successiva all'ingresso nel museo da parte di Tizia, ad interrompere il nesso di causalità psichica del concorrente, presupposti necessario per l'applicazione dell'articolo 116 del codice penale.

Sia chiaro, se la ladra ha rubato un quadro di scarso valore fatto da un pittore di “secondo livello”, al posto del celebre quadro commissionato da Caio, a quest'ultimo non potrà applicarsi l'aggravante di cui all'articolo 518 septiesdecies comma 1 numero 1 del codice penale (la pena è aumentata da 1/3 alla metà, a causa della rilevante gravità del danno cagionato), in ossequio all'articolo 116 comma 2 del codice penale: “se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. Una doverosa riflessione: se questo quadro "casuale" oggetto del furto, si trovava comunque in un museo, si presume che si tratti di un bene culturale, sebbene di valore inferiore all'olio su tela di Monet.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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