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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Retribuzione del lavoratore dipendente durante il congedo parentale
Egr. avvocato, sono una dipendente civile dell'Aeronautica Militare, assunto dal Ministero della Difesa, a tempo pieno ed indeterminato da oltre dieci anni.
Sono mamma da circa un anno e vorrei avere chiarimenti in merito al congedo parentale ed alla retribuzione dei periodi di congedo parentale per l'anno 2024.
Le mie domande.
1) Come è disciplinata la retribuzione del lavoratore dipendente durante il congedo parentale?
2) Una volta superati i limiti del congedo parentale, a cosa si ha diritto?
3) Quale retribuzione del congedo parentale in caso di unico genitore (ad esempio se l'altro genitore è deceduto oppure in caso di affidamento esclusivo del figlio minore?
Resto in attesa di una sua consulenza.
Grazie
RISPOSTA
In generale, a proposito della retribuzione durante il congedo parentale, possiamo fare riferimento all'articolo 32, comma 1, e 34, comma 1, del D.Lgs 151/2001: sono retribuiti 9 mesi di congedo parentale, entro il limite dei dodici anni di vita del minore così articolati:
- tre mesi utilizzati esclusivamente dalla madre e non trasferibili;
- tre mesi utilizzati esclusivamente dal padre e non trasferibili;
- un ulteriore periodo di tre mesi utilizzato da uno solo dei genitori o in maniera frazionata e alternata da entrambi.
La disciplina dei primi trenta giorni di congedo è prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 28, comma 3, CCNL Comparto Ministeri 2019/2021, i primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, fino ai 12 anni di vita del bambino, sono riconosciuti a retribuzione intera.
Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 179 della legge n. 213 del 30/12/2023, un ulteriore mese, computato complessivamente tra entrambi i genitori ed esclusivamente fino ai 6 anni di vita del bambino, è retribuito al 60%, elevato all’80% per il solo anno 2024, e solo in favore di coloro i quali abbiano terminato il congedo obbligatorio di maternità, o alternativo di paternità, dopo il 31.12.2023. Per coloro che sono esclusi da questa norma di favore, il trattamento economico rimane al 30%, così come in generale, i rimanenti 7/8 mesi sono retribuiti al 30%.
Se il genitore è soltanto uno, per tornare all'esempio di cui sopra,
- il primo mese retribuito al 100%, deve essere utilizzato entro i dodici anni di vita del minore;
- un ulteriore mese al 60%, elevato all’80% per il solo anno 2024, se utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino in favore di coloro i quali hanno terminato il congedo obbligatorio di maternità, o alternativo di paternità, dopo il 31.12.2023. Anche in questo caso, i rimanenti 7/8 mesi saranno retribuiti al 30%, sempre entro i primi 12 anni del figlio minore.
Superati i limiti del congedo parentale, rimarranno i congedi non retribuiti, con un'unica eccezione, con tutta evidenza non applicabile ai pubblici dipendenti, in ragione del loro trattamento stipendiale: il reddito individuale del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Soltanto in questo caso eccezionale i giorni ancora spettanti saranno retribuiti al 30%.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.