1 - Domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro presso ente locale





La mia situazione è questa.
Premetto che dipendente della P.A. da 18 anni nel comparto enti locali come istruttore amministrativo. Nel 2020, dovendomi trasferire in Piemonte e non concedendomi la mia allora amministrazione il nulla osta, ho preso la via dei concorsi. Arrivando al caso in specie...
Dopo aver vinto un concorso ho preso servizio nell'amministrazione "A" dal 1 aprile 2020 ed avendo avuto sempre continuità nel rapporto lavorativo, mi è stato riconosciuto tutto: ferie sopra i 3 anni, anzianità di servizio, grado maturato... ad eccezione del livello economico che hanno sempre sostenuto che col concorso si perda in quanto viene azzerato tutto e si inizia ex novo.

 

RISPOSTA

 

Si tratta della così detta categoria di inquadramento iniziale, ossia D1 ovvero C1, a seconda della tipologia di concorso.



Effettuato il periodo dal 1 aprile 2020 nell'amministrazione 'A', dove chiaramente ho maturato il ruolo, mi dimetto il 31 luglio 2022 con conservazione del posto in quanto vincitore di concorso pubblico nell'amministrazione "B" sempre con analoga mansione.
Pertanto, sempre con continuità, il 1 agosto 2022 prendo servizio nell'amministrazione "B" dove permarrò fino al 31/12/2022 per poi dimettermi, ma in questo caso non potendo chiedere la conservazione del posto perché ho effettuato 5 dei 6 mesi previsti per completare il periodo di prova (quindi più della metà, difatti mi sono dimesso senza obbligo di preavviso e godendo durante il preavviso delle ferie residue), per andare nell'amministrazione "C", sempre con analoga mansione e sempre a seguito di vittoria di concorso pubblico.

 

RISPOSTA

 

Leggiamo cosa prevede l'attuale contratto collettivo per gli enti locali, quello siglato nel novembre 2022 ed entrato in vigore dieci giorni fa (leggiamo l'articolo 25 del CCNL 2019/2021 commi 10, 11, 12):
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.



Il 01/01/23, sempre con continuità prendo servizio nell'amministrazione "C" alla quale sono pervenuto, nonostante una corposa distanza quotidiana da percorrere rispetto alle due precedenti, per via di un orario di lavoro molto vantaggioso. Ovviamente nel dubbio mando una mail all'amministrazione "A" per chiedere come funziona la conservazione del mio posto, dato che non avendo completato il periodo di prova nella B, non ho maturato questo diritto e mi viene risposto "che non lo sanno in quanto non è mai capitato un caso simile".

 

RISPOSTA

 

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è esercitabile esclusivamente “presso l’ente di provenienza”, ossia teoricamente presso B.
Tuttavia presso l'ente B non hai superato il periodo di prova, quindi in questo momento sei senza paracadute …



Orbene nel frattempo l'amministrazione C, cambiando le iniziali carte in tavola, da un pò di tempo spinge per cambiare l'orario di lavoro che a me risulterebbe oltre che sconveniente, anche molto oneroso in termini economici e pertanto vorrei fare un passo indietro e tornare, per forza di cose e a ragion veduta, vicino casa, soprattutto prima che questo avvenga e chiaramente fintanto che sono in prova. Tra l'altro anche in questo caso ho passato la metà del periodo di prova, pertanto senza obbligo di preavviso in caso di dimissioni.

 

RISPOSTA

 

Devi avvalerti dell'articolo 26 del nuovo CCNL 2019/2021: richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'ente dal quale il dipendente si è dimesso volontariamente.
Art. 26. Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.



Stante la solita burocrazia tipica italica e posto che essendo sempre stato assunto quale vincitore di concorsi pubblici e sempre con continuità e senza interrompere la mia carriera lavorativa neanche un solo giorno, sono abbastanza sicuro che per queste motivazioni non ho perso il diritto al ruolo... ma di fatto dove dovrei o potrei rientrare? Le risposte come al solito sono lacunose e qualcuno scansa la domanda dicendo che non gli è mai capitato un caso simile, un po' border line e sui generis.

 

RISPOSTA

 

Puoi ricostituire a domanda il rapporto di lavoro, sia presso A che presso B, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL che ti allego.
In questo momento, non hai diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova, giacché questo diritto è esercitabile soltanto nei confronti del comune di provenienza, ossia B.
Purtroppo presso l'ente B non ha superato il periodo di prova, prima di rassegnare le dimissioni.



Nell'amministrazione A dove avevo maturato il ruolo e dove tuttora dovrei secondo me risultare ancora iscritto alla funzione pubblica non essendo intervenuta altra amministrazione che tale mi ha strutturato?

 

RISPOSTA

 

Hai utilizzato il condizionale …
Il diritto alla conservazione del posto presso A, è cessato nel momento in cui hai preso servizio presso C e quindi il comune di provenienza, ai sensi dell'articolo 25 del nuovo CCNL, è diventato B.



Mi è capitato che qualcuno abbia addirittura avanzato l'ipotesi che potrei tornare alla B nonostante i pregressi citati in base a un non meglio esplicato "diritto di opzione" dove potrei tornare per completare il mese mancante del periodo di prova dato che come vincitore di concorso pubblico non sono stato licenziato o destituito, ma mi sono dimesso per aver vinto un altro concorso.

 

RISPOSTA

 

Si chiama ricostituzione a domanda del rapporto di lavoro cessato a seguito di dimissioni volontarie; è previsto dall'articolo 26 del CCNL funzioni locali.



Altri ancora che sarei in una posizione di poter scegliere tra A e B (vedi allegati reperiti in un forum in rete in un caso ritengo analogo al mio), cosa che se fosse realmente, mi sarebbe molto favorevole perchè mi darebbe la possibilità di scegliere il "meno peggio tra i due pregressi" ma purtroppo non ho reperito alcun riferimento normativo da poter utilizzare nel caso in cui, come mi aspetto, le due parti interessate” cadessero dal pero" dicendo che non è possibile! Anche perché vi è spesso il retaggio culturale che la conservazione del posto sia per 6 mesi perché tanto dura il periodo di prova. Invece io so che la conservazione del posto riguarda un tempo non di 6 mesi ma riferito al periodo di prova. Ed il periodo di prova viene anche allungato ben oltre i sei mesi fosse anche soltanto per ferie e malattia.

 

RISPOSTA

 

Puoi chiedere di ricostituire il rapporto di lavoro, sia presso A che presso B, non essendo decorso il termine di 5 anni dalle dimissioni.
Sempre che gli enti A e B abbiano intenzione di riprenderti …



Preciso che dal 1 gennaio u.s. è entrato in vigore il nuovo contratto del comparto con varie modifiche, ma non ho avuto modo di consultarlo per quanto riguarda il mio caso.
Spero di essere stato il più chiaro possibile.
Resto a disposizione nel caso aveste bisogno di qualsivoglia chiarimento.
Grazie e buon lavoro.

 

RISPOSTA

 

È entrato in vigore dal 1 aprile, ossia dal quinto mese successivo alla sua stipulazione avvenuta nel mese di novembre 2022.
Ti invito a leggere gli articoli 25 e 26 del nuovo CCNL, perché sui forum si leggono davvero tante sciocchezze …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Ricostituzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione entro 5 anni dalle dimissioni





Buongiorno, avrei una domanda riguardante la pubblica amministrazione, nel particolare gli enti locali territoriali (Comune, Provincia, Regione). Vorrei avere lumi su dimissioni nel periodo di prova in una Pubblica Amministrazione.

RISPOSTA

L'articolo 26 comma 6 del CCNL Funzioni locali 2019 – 2021 prevede quanto segue: “6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata”.



La disposizione che dà la possibilità di ripensare alle dimissioni entro 5 anni dalle stesse e ricostituire il rapporto di lavoro (previa disponibilità dell'amministrazione) vale anche se le dimissioni sono state nel periodo di prova?
Grazie

RISPOSTA

In teoria sì, ma se il dipendente ha rassegnato le dimissioni durante il periodo di prova, significa che la Pubblica Amministrazione ha scorso la graduatoria per sostituirlo immediatamente
pertanto il posto in dotazione organica, non dovrebbe essere ancora vacante al momento della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro!
Stiamo parlando della ricostituzione del rapporto di lavoro ex art. 26 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 14.09.2000.
L’art. 26, comma 1, del citato CCNL del 14 settembre 2000 prevede che il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’accoglimento dell’istanza di riassunzione è subordinato alla vacanza del posto nella dotazione organica dell’amministrazione. Con la ricostituzione si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da quello precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici. In termini economico – finanziari, la riammissione in servizio è sottoposta per le regioni e gli enti locali ai vincoli previsti dall’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale, ai fini della partecipazione delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fissa criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005 – 2007, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
La ricostituzione del rapporto di lavoro non rappresenta l’inserimento di una nuova unità per effetto di una nuova procedura di reclutamento, quanto piuttosto l’inquadramento in ruolo di un soggetto che era già dipendente dell’amministrazione in connessione all’esercizio di una facoltà accordata dalla contrattazione collettiva e secondo le condizioni ivi stabilite.
La Pubblica Amministrazione ha il dovere di pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; in caso di parere favorevole, il lavoratore sarà ricollocato nello stesso profilo e categoria rivestiti al momento delle dimissioni.
In sintesi, nessuna preclusione in caso di dimissioni durante il periodo di prova, ma è davvero molto improbabile che quella posizione in dotazione organica sia rimasta vacante nel frattempo (tranne ad esempio, che il dimissionario fosse l'ultimo soggetto collocatosi nella graduatoria concorsuale … ).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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