Diritto di recesso entro 14 giorni contratto location matrimonio caparra confirmatoria





Gentilissimi, vi scrivo per una consulenza relativa al diritto di ripensamento. Il 7 settembre 2023, il mio ragazzo ha firmato un contratto con una location per il nostro matrimonio e in data 8 settembre ha versato una caparra confirmatoria.

RISPOSTA

In quale luogo è stato stipulato questo contratto relativo alla location per il vostro matrimonio?
L'articolo 52 del codice del consumo, decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso del consumatore, prevede quanto segue: “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione …”.
Tanto premesso, se questo contratto è stato firmato nel padiglione della fiera del wedding, il tuo fidanzato ha diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla stipula del contratto.
Se questo contratto è stato firmato on line, tramite un sito web oppure una piattaforma on line, il tuo fidanzato ha diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla stipula del contratto.
Se questo contratto è stato firmato invece nella sede legale/sede operativa della società che si occuperà della cerimonia del vostro matrimonio, il tuo fidanzato NON ha diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla stipula del contratto.



Vi chiedo se, esercitando il diritto di recesso/ ripensamento entro 14 giorni dalla data della firma del contratto, è possibile non perdere la caparra confirmatoria.
Attendo un vostro gentile riscontro,
Cordiali saluti

RISPOSTA

Soltanto se il contratto è stato firmato a casa del tuo fidanzato, on line oppure alla fiera del wedding, si applicherà l'articolo 52 del codice del consumo (diritto di ripensamento).
Diversamente in caso di recesso, perderete la caparra confirmatoria, come previsto dall'articolo 1385 del codice civile: “se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”.
La previsione della caparra confirmatoria non è vessatoria, essendo frutto di una trattativa contrattuale condotta dalle parti, come statuito dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 9937/2019 del 10.01.2019.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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