Necessaria sentenza di usucapione per procedere alla trascrizione del titolo di proprietà





In data 20/10/1988 ho acquistato con scrittura privata un terreno di ha 15 facente parte di un unico mappale n. 44.
Per avere certezza della scrittura ho provveduto ad inviarmi per posta raccomandata scrittura privata in questione con data del timbro postale 12/11/1992.
Ho appreso di recente che il venditore ha intenzione di farmi causa per non cedermi il terreno, probabilmente visto che non ho la trascrizione e quindi potrebbe, anche, intestarlo ad altra persona.

Io ho intenzione di fare un compromesso di vendita del terreno a mio figlio che è coltivatore diretto e quindi potrei usufruire di alcune agevolazioni dal notaio con relativa trascrizione, senza dover presentare il certificato di destinazione urbanistica. Preciso che il terreno non è frazionato e quindi ci vorrà del tempo per poterlo frazionare, se sarà possibile, con la presentazione della sola scrittura privata?.

Come posso fare per salvarmi il terreno?

Resto in attesa di un urgente preventivo ed in allegato le invio i documenti in mio possesso.



RISPOSTA



Non puoi procedere alla trascrizione della scrittura privata in quanto le firme non sono state autenticate al momento della redazione della stessa.

L'art. 2643 del codice civile stabilisce quali sono gli atti che devono essere trascritti; ricordiamo, tra i tanti, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, o diritti reali di godimento sulla proprietà, o, ancora la comunione costituita per tali diritti.
Sulla procedura per la trascrizione è necessario, secondo l'art. 2657 del codice civile possedere :

-una sentenza
-una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
-un atto pubblico

Tanto premesso, poiché il tuo venditore attualmente non ha nessuna intenzione di procedere alla stipula di un rogito notarile, ovvero di procedere ad una nuova scrittura privata con firme autenticate, non rimane che un'alternativa: ottenere una sentenza del tribunale civile di xxxxx, per avvenuta usucapione ventennale del terreno, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile.
Ottenuta la sentenza di usucapione, dopo aver proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà dell'immobile ed al frazionamento, trasmetterai la proprietà del terreno a tuo figlio al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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