3 Consulenze:
1 - Vendita auto usata da privato con motore rotto
Buonasera Ieri pomeriggio ho acquistato un auto da un privato . Non abbiamo fatto nessun tipo di contratto L auto è stata pagata in contanti .il mezzo è un'auto d epoca del 1953 . Dopo 80 km alla velocità di 80 orari (non fissi) il motore si è rotto.
Controllando il motore aveva poco olio . Ho chiamato il venditore e gli ho chiesto che cosa avesse il motore .lui mi ha detto niente e mi ha consigliato di mettere dell olio all interno del motore. Anche dopo averlo messo la situazione non è mutata.la macchina era ferma su una superstrada ,fortunatamente sono riuscito ad arrivare alla prima uscita e parcheggiarla.
Che tipo di rivalsa posso avere sul venditore? Lo ho chiamato dicendo il fatto è lui non ha nessuna intenzione di risarcirmi, accusandomi del danno e dicendomi che per lui sono andato forte per una auto di quel età e che mi dovevo assumere le mie responsabilità Facendo delle ricerche la macchina agli 80 km non sforza.
RISPOSTA
Sebbene la “garanzia legale” di un anno, prevista dal codice del consumo, non riguarda la compravendita di auto usate tra privati, l'auto venduta, ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, deve comunque essere priva di vizi occulti e il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli che riguardano l’oggetto della vendita quali, ad esempio, che si tratta di un'auto incidentata o che il motore è difettato.
Art. 1490 del codice civile. Garanzia per i vizi della cosa venduta.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Cosa fare allora ?
Chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1492 del codice civile (Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto). Ai sensi dell'articolo 1493 del codice civile, in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Ai sensi dell'articolo 1494 del codice civile, in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Art. 1492. Effetti della garanzia.
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Attenzione: ai sensi della norma seguente, devi inviare entro otto giorni dalla rottura del motore, una raccomandata a/r al venditore, scrivendo la causa della rottura del motore, e chiedendo la risoluzione del contratto quindi il rimborso del prezzo pattuito, oltre al risarcimento danni.
Art. 1495 del codice civile. Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1495 del codice civile, hai un anno di tempo per citare in giudizio dinanzi al tribunale civile, il venditore al fine di ottenere una sentenza di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione del corrispettivo di vendita.
Mi auguro che il venditore di abbia quanto meno lasciato una ricevuta pro forma del pagamento avvenuto in contanti, altrimenti farai davvero fatica a dimostrare al giudice di avere effettuato il pagamento (visto che non hai firmato nemmeno un contratto di cessione dell'auto).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Garanzia acquisto auto usata da privato
Salve , ho acquistato il 16/2/2017 un auto da un privato. dopo tre ore mi sono accorto che uno sportello aveva un problema di chiusura centralizzata e restava aperto. ho avvisato il venditore, ma senza successo. Dopo circa un mese, il radiatore perde acqua. la porto dal meccanico che smonta l'auto è mi cambia il radiatore.
In sintesi ho riscontrato i seguenti problemi alla xxxxxxxxx che il privato mi ha venduto come perfettamente funzionante e priva di problemi meccanici:
1- difetto di funzionamento dello sportello anteriore,
2 - Radiatore rotto con conseguente perdita di liquido di raffreddamento, che è avvenuto in modo lento e non visibile immediatamente.
per il difetto n1 il preventivo di riparazione che mi hanno chiesto è di 150€ + Iva, per il difetto n.2 il preventivo di riparazione che mi hanno chiesto è 430€ + Iva; ad oggi il venditore non mi ha ancora risposto.
vorrei sapere se c'è una forma di tutela a cui posso appellarmi.
RISPOSTA
Poiché il privato da cui hai acquistato non è un rivenditore professionale, non puoi appellarti alla garanzia biennale prevista dal codice del consumo.
Hai scritto: “... mi hai venduto come perfettamente funzionante e priva di problemi meccanici”.
Dove risulta questo particolare relativo allo stato d'uso dell'auto ?
Avete stipulato un contratto scritto da cui risulta che l'auto è ceduta come perfettamente funzionante e priva di problemi meccanici” ?
Te lo ha dichiarato per iscritto il venditore ?
Se avete stipulato un contratto di vendita, contenente la predetta clausola di garanzia, hai diritto di procedere con atto di citazione al giudice di pace, per ottenere un risarcimento pari alle spese sostenute per le riparazioni che si sono rese necessarie. In assenza di un contratto scritto, non hai titolo giuridico per chiedere alcun risarcimento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Non è prevista alcuna garanzia legale in caso di acquisto di una moto usata da un privato, al contrario dell'acquisto dell'usato dal concessionario
Buongiorno il giorno 25/08/2017 dopo che era stato visto e piaciuto ho venduto (con regolare passaggio di proprietà) un motorino 50cc del 1992 sottoposto a revisione prima della vendita a mio carico per una cifra di 350.00 euro. Dopo la vendita se lo sono portato via guidandolo e cosi lo hanno utilizzato il giorno dopo quando il motorino si è fermato. Sono stata contattata e mi sono resa disponibile a portarlo dal mio meccanico appena fosse tornato dalle ferie cioè il 06/09. Allora decidono di portarlo da un loro meccanico che smonta il motorino di avviamento senza più essere in grado di rimontarlo (portano i pezzi e neanche tutti in un sacchetto). Vengo nuovamente contattata e al fine lo portiamo dal mio meccanico il quale ha dovuto procurarsi da un demolitore un nuovo motorino di avviamento. Revisiona il mezzo e lo giudica in buone condizioni compatibilmente con l'età del mezzo, il tutto per 90 euro (ne ho pagato la metà). Premesso che tale motorino è rimasto fermo e inutilizzato per parecchio tempo in quanto era di mio figlio che lo guidava appena preso il patentino poi avendo preso la patente del 125 era passato alla moto. Di tutto ciò gli acquirenti sono stati informati. Il meccanico gli ha anche detto che proprio perchè è rimasto fermo per tanto è facile che il motore faccia scorie e che se si ferma basta semplicemente smontare e ripulire la candela. Tornano nuovamente in autonomia dal meccanico portandosi dietro una candela nuova e chiedendo di sostituirla. Il mio compagno viene minacciato di denuncia per frode. Oggi 05/10/2017 ricevo nuovamente un messaggio dove mi si dice che il motorino si è nuovamente fermato e che loro non lo vogliono più. Mi spiace che il motorino non funzioni come speravano e speravo visto che finchè mio figlio lo ha usato è sempre andato benissimo. Come mi devo comportare?
RISPOSTA
A mio parere, devi infischiartene delle minacce di denuncia per frode, da parte dell'acquirente, per i seguenti motivi:
-non sei un concessionario, quindi non si applica alla presente vendita, la garanzia biennale di cui al codice del consumo; se un venditore privato quindi l'acquirente di una moto da un privato, accetta il rischio di acquistare un mezzo privo di garanzia legale o contrattuale.
-il reato di frode non esiste … ciò ti fa capire l'ignoranza giuridica della controparte.
Esiste il reato di truffa, ma non è questo il caso, giacché non hai manomesso il contakilometri né hai nascosto all'acquirente i fisiologici problemi della moto, connessi con la sua “età”.
-non si applica nemmeno l'articolo 1495 del codice civile, giacché non hai ricevuto dall'acquirente una raccomandata a/r, nei successivi otto giorni dalla scoperta del vizio, per rivendicare appunto la garanzia per i vizi della cosa venduta. Non solo non hai ricevuto questa raccomandata a/r … ma l'acquirente ha provveduto, in proprio, tramite un suo meccanico di fiducia, a peggiorare definitivamente la situazione dello scooter.
Art. 1495 del codice civile. Termini e condizioni per l'azione.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna
Dopo avere letto l'articolo 1495 del codice civile, facciamo una riflessione: ma quale
concessionario, se il compratore porta l'auto usata dal suo meccanico, anziché riconsegnarla in concessionaria per far valere la garanzia … ecco quale concessionaria in questo caso, considera anche valida la garanzia biennale a favore dell'acquirente di auto usate ?
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.